VISITA MEDICA AGONISTICA: le società sanno cosa rischiano?

L'assenza del certificato impedisce all'atleta di partecipare a gare ed allenamenti, in caso di incidente la responsabilità civile e/o assicurativa sarà a carico del Presidente e/o degli amministratori della società.

Un semplice controllo indiretto, richiedendo a tutte le società di inviare un elenco completo dei tesserati con relativa visita medica, timbrato e firmato da tutti i soci della A.S.D. potrebbe evidenziare una percentuale elevata di tesserati sprovvisti di certificati. Un problema che viene affrontato con molta superficialità da dirigenti ed atleti. Molti, forse, non sanno che senza certificato non si può partecipare a nessuna attività, quindi sia a gare che alle sedute di allenamento.

 

RESPONSABILITA' DEI DIRIGENTI DI UNA SOCIETA' SPORTIVA

RICHIESTA DI VISITA PER IDONEITA'

 

La richiesta di visita medico sportiva per il rilascio del certificato d'idoneità agonistico, in Italia è obbligatoria (D.M.18.2.1982 e Circ. Ministero Sanità 31.1.1983 n.7) e deve essere formulata su appositi moduli e firmata dal Presidente della Società.

Nel modulo il Presidente deve indicare i dati della società compreso il codice di affiliazione alla Federazione, i dati personali dell'atleta e se trattasi di prima visita o  di rinnovo d'idoneità.

Spetta al Presidente specificare l'età d'inizio dell'attività agonistica: età che viene per legge stabilita dalla singola Federazione d'appartenenza e, successivamente, approvata dalle Regioni.

E' bene ricordare che dall'età d'inizio prevista e fino al compimento di 18 anni la visita è gratuita, in quanto rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Ciò comporta per il presidente  una oggettiva responsabilità in caso di dichiarazione mendace.

 

VISITA D'IDONEITA' NON EFFETTUATA E SOCIETA' SPROVVISTA DI CERTIFICATO.

Le vigenti normative di legge prevedono che l'atleta che intende praticare o pratica un'attività sportiva agonistica deve effettuare una visita medico sportiva che si conclude, in genere, con il rilascio di un certificato d'idoneità specifico per lo sport o gli sport richiesti.

Nel caso che il soggetto svolge o intende svolgere un'’attività sportiva a carattere non agonistico viene rilasciato un certificato d'idoneità sportiva non agonistica generico (cioè senza l'indicazione dello sport praticato). Ovviamente, tale certificato è utilizzabile per praticare una o più attività sportive non agonistiche. Ne deriva che per l'atleta iscritto o che intende tesserarsi con una Società Sportiva (Associazione Sportiva Dilettantistica, Circoli sportivi, Enti, ecc.) il certificato d'idoneità agonistica o non agonistica è  un OBBLIGO LEGALE. L'assenza del certificato comporta responsabilità civile e/o assicurativa a carico del Presidente e/o degli amministratori della società.

In particolare, in casi di accidente sul campo di gara ad atleta che pratica uno sport agonistico (infortunio con esiti di invalidità, morte improvvisa,...) senza certificato d'idoneità o con certificato non a norma di legge, la responsabilità civile e penale ricade sul Presidente della Società e su tutti coloro che presumibilmente potevano essere al corrente della situazione (dirigenti della società: consiglieri, segretario, direttore sportivo, allenatore).

Responsabile è anche il medico della società che ha l'obbligo di accertare l'avvenuta effettuazione delle visite previste dalla legge del 18/2/82 e successive.

 

RESPONSABILITA' DEL PRESIDENTE DI UN COMITATO ORGANIZZATORE

La RESPONSABILITA' (civile e penale) nel caso di un soggetto non iscritto ad una società sportiva e che partecipa -a titolo individuale senza certificato o con certificato non a norma di legge - a manifestazione amatoriale (torneo, gara ciclistica o podistica amatoriale, ecc.), nel verificarsi di un incidente, ricade sul  Presidente del Comitato Organizzatore, che viene ad  assumere gli stessi obblighi  di un presidente di una società sportiva.

 

DECALOGO DI CONSIGLI AL PRESIDENTE ED AI RESPONSABILI DI SOCIETA'

1. Impedire assolutamente l'attività sportiva, sia a gare che ad allenamenti:

 

  • agli iscritti in assenza del certificato d'idoneità previsto obbligatoriamente dalla legge,
  • ai riconosciuti non idonei,
  • agli atleti temporaneamente sospesi da una struttura di medicina dello sport per un'affezione o per effettuare ulteriori accertamenti clinici e/o strumentali

2. Controllare la data e la scadenza delle certificazioni.

3. Controllare se sono state effettuate in tempo utile le richieste delle visite sportive.

4. Controllare la regolarità del certificato che deve recare il codice identificativo regionale, il timbro e firma del medico dello sport che ha effettuato la visita, rifiutando certificati rilasciati da specialisti diversi da quelli indicati dalle vigenti leggi.

5. Conservare (è obbligatorio!) in apposito archivio le certificazioni d'idoneità dei propri atleti agonisti tesserati.

6. Controllare per gli sport previsti dalla legge l'avvenuta vaccinazione antitetanica (L.5.3.1963) e/o l'effettuazione del gruppo sanguigno.

7. Controllare il numero d'iscrizione dello specialista o della struttura privata presso l'albo regionale se il certificato è stato rilasciato da uno specialista ovvero da una struttura privata.

8. Controllare che il certificato rilasciato da una struttura privata abbia il timbro di convalida amministrativa dell'ULSS competente per territorio.

9. Verificare i dati anagrafici dell'atleta.

10. Verificarte l'identificazione dell'atleta.

11.Far effettuare all'atleta l'obbligatoria visita sportiva prima del tesseramento alla Federazione.

 

di Cristiano Ciccarelli (www.pagineabruzzo.it)

 

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