· 

FIGC: c.u. nr. 31

Da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)
Da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

2.       Trasferimento di calciatori “giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti

Il trasferimento di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista" nell'ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:

 

a)      da lunedì 1° luglio 2019 a venerdì 13 settembre 2019 (ore 19.00)

b)      da lunedì 2 dicembre 2019 a lunedì 23 dicembre 2019 (ore 19.00)

 

 

Nell’ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).

Liste di svincolo suppletive:

c)       da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

(vale la data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma elettronica - sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini sopraindicati).

 

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data da giovedì 12 dicembre 2019.

 

-          Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2018/2019 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

a)      da lunedì 1° Luglio 2019 a lunedì 2 settembre 2019 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione

 

b)      da giovedì 2 gennaio 2020 a venerdì 31 gennaio 2020 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

 

d)      Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre lunedì 15 giugno 2020 (ore 19.00).

 

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da mercoledì 1° luglio 2020.

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

Art. 107 delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti:

 

da lunedì 2 dicembre 2019 a mercoledì 11 dicembre 2019 (ore 19.00)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal giovedì 12 dicembre 2019.

 

STRALCIO ART. 103 bis “Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo”

 

            La risoluzione dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”.

            Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l’accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (secondo la normativa vigente)  entro il giorno che precede l’inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

Tale ulteriore e successivo trasferimento per il “giovane dilettante”, rientrato nella sua originaria società dilettantistica, può essere consentito SIA a favore di società professionistica SIA a favore di società dilettantistica.

 


Giudice Sportivo

GARE DEL 10/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/11/2019 CALCIO ATRI - CASOLI 1966

Il Giudice Sportivo

 - Con tempestivo e rituale ricorso la A.S.D. Calcio Atri ha chiesto dichiararsi l'irregolarità della gara indicata in epigrafe, terminata sul risultato di 0 a 3 a favore della A.S.D. Casoli 1966, disponendone la ripetizione a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. Nello specifico, la ricorrente deduce che il direttore di gara nel corso del secondo tempo avrebbe convalidato una rete della squadra avversaria senza che il pallone avesse prima varcato la linea di porta.

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preavviso e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Osserva questo Giudice che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica".

Cosicché, in caso di errore tecnico dell'arbitro rilevato a seguito dell'indicazione nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce ad esso in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara.

Nella fattispecie in esame, le circostanze esposte nel reclamo non sono riscontrabili nel referto di gara, fonte privilegiata di prova ai sensi dell'art. 61 del C.G.S., nel quale l'arbitro nulla riferisce al riguardo.

Per le spiegate motivazioni, il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Tutto quanto sopra riferito e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 29 del 14.11.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli articoli 10, comma 5),65, comma 1) lett. b), e 67 C.G.S.,

DELIBERA

1. di respingere il reclamo della A.S.D. Calcio Atri perché infondato,disponendo addebitarsi la relativa tassa;

2. di convalidare il risultato conseguito sul campo: Calcio Atri / Casoli 1966 0 a 3.

GARE DEL 17/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 350,00 POPOLI CALCIO

Per gravi intemperanze di propri tesserati nei confronti di quelli avversari,nel corso del 2ºtempo, causando la temporanea sospensione dell'incontro, senza ulteriori conseguenze.

Euro 350,00 REAL CARSOLI

Per gravi intemperanze di propri tesserati nei confronti di quelli avversari ,nel corso del 2ºtempo,causando la temporanea sospensione dell'incontro, senza ulteriori conseguenze.

Euro 350,00 SAN BENEDETTO VENERE

Perché, nel corso del secondo tempo propri sostenitori tentavano di scavalcare la recinzione dell'impianto sportivo per entrare all'interno del terreno di gioco, causando la temporanea interruzione dell'incontro. Gli stessi sostenitori venivano fatti desistere dal loro intento dal fattivo intervento di alcuni tesserati della squadra ospite, ma per tutto il resto della gara rivolgevano ingiurie e pesanti minacce all'indirizzo dell'arbitro. Inoltre , a fine gara, veniva danneggiato il vetro di una porta dello spogliatoio della squadra ospite, con obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato.

Rapporti A. e C.di C.

Euro 100,00 MANOPPELLO ARABONA

Perché propri sostenitori accendevano fumogeni, determinando una momentanea scarsa visibilità della gara, senza conseguenze. Sanzione ridotta per particolare tenuità del fatto.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/12/2019

GARGANO ANTONINO

(SAN BENEDETTO VENERE)

 

DI NARDO GIUSEPPE

(VIRTUS BARISCIANO)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/11/2019

DI NICOLA GIANLUCA

(PIANELLA 2012)

 

 

 

AMMONIZIONE (II INFR)

DI VENTURA GIUSEPPE

(INSULA FALCHI)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 11/12/2019

GIORDANI PAOLO

(SAN BENEDETTO VENERE)

 

 

 

SQUALIFICA FINO AL 4/12/2019

CENTURIONE ALESSANDRO

(MANOPPELLO ARABONA)

 

 

 

Perché, a fine gara, rivolgeva frasi irriguardose nei confronti dell' arbitro.

 

AMMONIZIONE (I INFR)

SCIMIA MAURO

(VIRTUS BARISCIANO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

LIBERATI ALESSIO

(IL MORO PAGANICA)

 

DIFELICE ANDREA

(S.OMERO PALMENSE)

DI PAOLO MASSIMO

(VIRTUS BARISCIANO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

SILVERI RICCARDO

(ATESSA MARIO TANO)

 

VELLANTE SIMONE

(PENNESE CALCIO)

FONSECA DE ARAUJO BRUNO

(PIAZZANO)

 

DITORO GIACOMO

(POPOLI CALCIO)

LEONE MATTEO

(POPOLI CALCIO)

 

TIRINO MARCO

(POPOLI CALCIO)

D ATTANASIO LUCA

(REAL VILLA CARMINE)

 

SCARSELLA ALESSIO

(SAN FRANCESCO CALCIO)

SPINELLO MIRKO

(TOLLO 2008)

 

CAPODACQUA MARCO

(VILLA S.SEBASTIANO)

IANNARELLI DANIELE

(VIRTUS BARISCIANO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCIARRA GIAMMARCO

(CUGNOLI)

 

PICCIRILLI GIACOMO

(DINAMO ROCCASPINALVETI)

LOPEZ SEBASTIAN NICOL

(F.C. VIRTUS PESCARA)

 

ORSINI GIUSEPPE

(PERANO CALCIO)

D ALESSANDRO IGINIO FIORAVAN

(PRETORO CALCIO)

 

DI PIPPO ITALO EMANUELE

(SAN BENEDETTO VENERE)

DI NATALE GIANLUCA

(SPORTING ALTINO)

 

SALVATORE ALESSANDRO

(TORRICELLA SICURA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LA CIOPPA ANGELO

(CASALINCONTRADA F.C.)

 

FERRETTI KEIVAN

(CASOLI 1966)

MASCIOVECCHIO GOFFREDO JUNIOR

(CUGNOLI)

 

IACOBINI FABIO

(FRANCAVILLA CALCIO 1927)

TROKSI FLOGERT

(FRESA CALCIO)

 

ATTORRESE LORENZO

(GIULIANOVA ANNUNZIATA)

PELLONE ALESSANDRO

(GIULIANOVA ANNUNZIATA)

 

DI POMPEO ANGELO

(MANOPPELLO ARABONA)

D EMILIO MARIO

(PENNESE CALCIO)

 

DI PIETRO FRANCESCO

(PENNESE CALCIO)

CENTURIONE MARCO

(PIAZZANO)

 

MOSCONI ANTONIO

(S.OMERO PALMENSE)

DI BATTISTA NICCOLO

(S.VITO 83 L.D.N.)

 

PARIS ANDREA

(SPORTLAND F.C. CELANO)

DI SANTO EMANUELE

(TOLLESE CALCIO)

 

IOANNONE VINCENZO

(TOSSICIA A.S.D.)

FALASCA LORENZO

(VARANO CALCIO)

 

MASCITTI MARIO

(VARANO CALCIO)

CRESCIMBENI DAVIDE

(VILLA S.SEBASTIANO)

 

DI NUCCI MATTEO

(VIS MONTESILVANO CALCIO)

GUARDIANI GIANLUCA

(VIS MONTESILVANO CALCIO)

 

 

 

Scrivi commento

Commenti: 0