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2a giornata: giudice sportivo

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GARE DEL 22/ 9/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 22/ 9/2019 REAL CASALE - ROCCASPINALVETI

Il Giudice Sportivo

 - Visto il ricorso della A.S.D. Roccaspinalveti, fatto pervenire entro i termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 0, per posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Real Casale sig. Natalini Giuseppe Luca, nato il 24.01.2000.

In particolare, la Società ricorrente riferisce che il menzionato calciatore non poteva prendere parte all'incontro a causa di una squalifica per tre giornate irrogata nella stagione sportiva 2018/2019, come da Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale - Campionato Nazionale Juniores Under 19 - C.U. n. 77 dell' 8.04.2019, avendo scontato soltanto due giornate nelle ultime gare della precedente s.s. (del 13.04.2019 e del 17.04.2019).

- Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della ASD Real Casale per effetto delle disposizioni dell'art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..

- Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e quella fornita dal Dipartimento Interregionale della LND, dalla quale risulta che il calciatore NATALINI Giuseppe Luca- nato il 24.01.2000 : nella S.S. 2018/2019 era tesserato con la Società A.S.D. Vastese Calcio 1902, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale Juniores Under 19; in occasione della gara di campionato del 6.04.2019 (Nazionale Juniores Under 19) è stato squalificato per tre gare effettive (C.U. n. 77 del 8.04.2019); nella S.S. 2019/2020 non ha preso parte alle prime gare ufficiali del Campionato di Serie D (nuova categoria di appartenenza) disputate dalla Società Vastese Calcio 1902, ossia agli incontri dell' 1.09.2019 (prima giornata) e dell' 8.09.2019 (seconda giornata) scontando così la residua squalifica di una gara ; in data 13.09.2019, è stato trasferito con la formula del prestito dalla Società Vastese Calcio 1902 alla Società Real Casale.

- Tenuto conto, per quanto sopra, che la squalifica comminata al giocatore in questione è stata effettivamente scontata nel momento in cui lo stesso giocatore era ancora tesserato con la Società A.S.D. Vastese Calcio 1902, ossia nelle ultime due giornate utili del campionato 2018/2019 di Juniores Under 19 e nella prima giornata utile del campionato 2019/2020 di Serie D, non essendo più in quota per la categoria Nazionale Juniores Under 19, in conformità all'art. 21, comma 7, del C.G.S il quale stabilisce che: "Qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza,...".

- Verificato, quindi, che il ricorso è infondato perché il giocatore ivi indicato poteva regolarmente prendere parte all'incontro del 22.09.2019 per la A.S.D. Real Casale, nuova Società di appartenenza a decorrere dal 13.09.2019.

- Preso atto che le controdeduzioni presentate dalla Società Real Casale nulla aggiungono rispetto a quanto emerso dagli atti ufficiali.

- Per tutto quanto sopra esposto e considerato, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 16 del 26.09.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, visti gli artt. 10, co. 6, 21, 65 e 67 C.G.S.,

Delibera

1. di respingere il reclamo della A.S.D. Roccaspinalveti perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;

 

2. di convalidare il risultato conseguito sul campo : Real Casale / Roccaspinalveti 2 a 0.

GARE DEL 28/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GRECO FERNANDO

(ATLETICO FRANCAVILLA)

 

GARE DEL 29/ 9/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 PRETORO CALCIO

Per intemperanze dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro durante la gara.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/10/2019

GARGANO ANTONINO

(SAN BENEDETTO VENERE)

 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 9/10/2019

D ORAZIO STEFANO

(RAPINO CALCIO)

 

DI GIOVANNI ROBERTO

(TORRICELLA SICURA)

AMMONIZIONE (I INFR)

MARCELLA MARCO

(AMATORI VIS FARINDOLA)

 

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

DE ANGELIS MASSIMO

(REAL CARSOLI)

DI MARCOBERARDINO ALESSANDRO

(REAL VILLA CARMINE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

ZARA GIUSEPPE

(ROCCASPINALVETI)

Perché metteva in atto condotta violenta nei confronti di calciatore avversario. (Art. 38 C.G.S.)

 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

LAMMANDA MATTIA

(SCERNI A.S.D.)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PASQUARELLI MARCO

(ATESSA MARIO TANO)

DE SANCTIS EMANUEL

(CASOLI 1966)

SCIARRA GIAMMARCO

(CUGNOLI)

ROSSI FABRIZIO

(IL MORO PAGANICA)

PERINI FABIO

(INSULA FALCHI)

TUCCERI LEANDRO

(ORTIGIA)

DICARLO LINO

(POPOLI CALCIO)

DE TIBERIS MATTEO

(S.PELINO)

CANNATELLI WALTER

(SAN BENEDETTO VENERE)

DI PIPPO ITALO EMANUELE

(SAN BENEDETTO VENERE)


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