FIGC: C.U. nr 48 del 7/03/19

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FIGC: C.U. nr 48 del 7/03/19
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CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
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Variazione gare 5a di ritorno

Programma ufficiale prossime giornate


Giudice sportivo

GARE DEL 24/ 2/2019

Precisazione Squalifica Calciatore Di Benedictis Gianluca

                Per mero errore di trascrizione sul referto di gara Castiglione Val fino – Giulianova Annunziata e sul C.U. n.47 del 28/2/19, non è stata riportata l’espulsione dal campo a carico del calciatore Sig. DI BENEDICTIS Gianluca (n.6 Giulianova Annunziata).

                A seguito di supplemento arbitrale, il calciatore DI BENEDICTIS Gianluca (Soc. Giulianova Annunziata) deve intendersi Squalificato per 2 gare effettive a carico di calciatori espulsi dal campo.

 

GARE DEL 24/ 2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 24/ 2/2019 CESAPROBA CALCIO - VALLE ATERNO FOSSA

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo presentato entro i termini dalla A.S.D. Cesaproba Calcio, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello volgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 5, deducendo che la A.S.D. Valle Aterno Fossa avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D.. La medesima società solleva altresì, dubbi sull'identificazione dei calciatori che hanno preso parte all'incontro, con particolare riferimento al calciatore della squadra avversaria che indossava la maglia n. 20.

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5 C.G.S..

- Riscontrati il referto di gara ed il successivo supplemento di rapporto, richiesto da questo G.S. a maggior chiarimenti dei fatti, dai quali risulta che la Società Valle Aterno Fossa iniziava la gara con tre calciatori "giovani”: il n° 2 Rovo Daniele nato il 5/8/97 , il n° 7 Galeota Lorenzo nato il 24/10/98 e il n° 20 Ranalli Lorenzo nato il 23/11/97 e l'arbitro specifica altresì che la Società Valle Aterno Fossa nel corso della gara effettuava le seguenti cinque sostituzioni:

- al minuto 1º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 9 RANIERI Andrea, nato il 27.05.1985, e subentrava il calciatore n. 16 FATIGATI Giacomo, nato il 7.01.1993;

- al minuto 13º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 2 ROVO Daniele, nato il 5.08.1997, e subentrava il calciatore n. 13 IANNESSA Andrea, nato il 13.06.1998;

- al minuto 27º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 16 FATIGATI Giacomo, nato il 7.01.1993, e subentrava il calciatore n. 14 CHIARELLI Lucio, nato il 23.08.1993;

- al minuto 37º del secondo tempo, usciva il calciatore n. 4 CENTI Thomas, nato il 26.07.1994, e subentrava il calciatore n. 15 PANTALONE Luigi, nato il 20.09.1994;

-al minuto 46º del secondo tempo, usciva il calciatore n.7 GALEOTA Lorenzo, nato il 24.10.1998, e subentrava il calciatore n.18 CABBAI Stefano Mattia, nato il 11.03.1997;

-Nel supplemento l'arbitro precisa, altresì, che il calciatore n. 20 della Soc. Valle Aterno Fossa, sig. RANALLI Lorenzo, nato il 23.11.1997, prendeva parte alla gara come calciatore titolare per tutta la durata della stessa.

- Tenuto conto che con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A.  di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018 è fatto obbligo alle Società partecipanti ai campionati di Prima Categoria di impiegare, sin dall' inizio e per l'intera durata delle gare almeno due calciatori c.d. "giovani" appartenenti alle seguenti fasce di età: -uno nato dal 1ºGenaio 1996 in poi;

- uno nato dal 1º Gennaio 1997 in poi. Con la medesima disposizione è stato precisato che "le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva".

- Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito al reale mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco.

- Accertato, sulla scorta delle evidenze degli atti ufficiali di gara, fonte privilegiata di prova, che quanto denunciato dalla Società Cesaproba Calcio non corrisponde al vero, giacché la Società Valle Aterno Fossa non ha posto in essere violazioni delle norme federali vigenti, impiegando per tutta la durata della gara almeno due giocatori c.d. "giovani".

- Dato atto, altresì, che non sono state riscontrate irregolarità riguardanti le formalità di riconoscimento dei giocatori partecipanti alla gara.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 28.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 33 del C.G.S.;

Delibera

1) di respingere il reclamo perché infondato e, per l'effetto,di confermare il risultato acquisito sul campo:

Cesaproba Calcio / Valle Aterno Fossa 1 a 5;

2) di addebitare la tassa reclamo.

 

Gara del 24/ 2/2019 VARANO CALCIO - NEW CLUB VILLA MATTONI

Il Giudice Sportivo

- Visto il reclamo presentato entro i termini procedurali dalla A.S.D. New Club Villa Mattoni, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, deducendo che la A.S.D. Varano Calcio avrebbe violato le norme federali che impongono l'impiego di calciatori "giovani" nelle competizioni della L.N.D..

-Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

- Tenuto conto che con disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U. n. 1 del 5.07.2018 è fatto obbligo alle Società partecipanti ai campionati di Prima Categoria di impiegare, sin dall' inizio e per l'intera durata delle gare, almeno due calciatori c.d. "giovani" appartenenti alle seguenti fasce di età: -uno nato dal 1ºgennaio 1996 in poi; uno nato dal 1ºgennaio 1997 in poi.  Con la medesima disposizione è stato precisato che "le eventuali corrispondenti sostituzioni debbono essere effettuate con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva".

- Riscontrati gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che: la Società Varano Calcio iniziava la gara con tre calciatori "giovani”: SCIANITTI Andrea, nato il 21.05.1999, CIFALDI Tommaso, nato il 5.09.1996, e STRACCIA Ezio Paolo, nato il 6.07.1996;

- nel corso della stessa effettuava le seguenti sostituzioni:

al minuto 10º del secondo tempo usciva il calciatore VALERIANI Antonello, nato il 10.02.1986, e subentrava il calciatore RESULI Concezio, nato il 12.11.1994;

al minuto 39º del secondo tempo usciva il calciatore STRACCIA Ezio Paolo nato il 6.7.1996 e subentrava il calciatore FALASCA Lorenzo, nato il 17.11.1991;

al minuto 41º del secondo tempo usciva il calciatore CIFALDI Tommaso nato il 5.09.1996 e subentrava il calciatore CARDUCCI Andrea, nato il 01.01.2000;

al minuto 42º del secondo tempo usciva il calciatore SCIANITTI Andrea  nato il 21.05.1999 e subentrava il calciatore MONTANARI Leonardo, nato il 28.07.1995;

al minuto 46º del secondo tempo usciva il calciatore CAPPELLI Francesco, nato il 25.08.1983, e subentrava il calciatore COZZI Simone, nato il 25.03.1996.

Pertanto, a seguito di tali sostituzioni la stessa Società rimaneva con un solo giovane in campo dal minuto 42º al minuto 46º del secondo tempo.

- Considerato che il difetto di partecipazione alla gara di calciatori "giovani", nel numero e nelle fasce di età previste dalle norme federali sopra richiamate, per essere considerato ai fini dell'applicazione della sanzione sportiva della perdita della gara deve essere riferito al reale mancato impiego dei giocatori nel corso del tempo effettivo di gioco, anche se breve.

- Accertato, pertanto, che quanto denunciato dalla Soc. New Club Villa Mattoni risponde al vero, poiché nella gara in esame la Società Varano Calcio dal minuto 42º al minuto 46º del secondo tempo ometteva di impiegare un calciatore delle fasce di età prese in considerazione dalla disposizione del Consiglio Direttivo del C.R.A. di cui al C.U.  n. 1 del 5.07.2018.

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 47 del 28.02.2019 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati, ai sensi degli artt. 17, comma 5, e 33 del C.G.S.;

Delibera

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla A.S.D. Varano Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio : Varano Calcio / New Club Villa Mattoni 0 a 3;

2) di accreditare la tassa di reclamo.

GARE DEL 27/ 2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SINGHATEH FODAY

(GENZANO)

 

 

 

GARE DEL 2/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 GIULIANO TEATINO 1947

Per intemperanze dei propri tesserati nei confronti dell'arbitro e tesserati avversari, a fine gara, che generavano clima di tensione.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE E DIFFIDA

PARTENZA VINCENZO

(ELICESE)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MASTRAMICO CRISTIAN

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

 

 

Perché, a fine gara, rivolgeva offese all'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

OLIVIERI ANTONIO

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

 

 

Perché, a fine gara, criticava in maniera antisportiva l'operato dell' arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

MACERA MARCO

(CASTELLAMARE PESCARA NORD)

 

DAMARIO MIRKO

(GIULIANO TEATINO 1947)

SALVATORE EMILIANO

(GIULIANO TEATINO 1947)

 

VILLANI MATTIA

(MANOPPELLO ARABONA)

DALESSANDRO DANIELE

(PIANELLA 2012)

 

DI CECCO SERGIO

(PIANELLA 2012)

DIGIANVITO ANTONIO

(VILLA BOZZA MONTEFINO)

 

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PIOVANI MATTIA

(ELICESE)

 

RUGGIERI SAMUEL

(MIANO A.S.D.)

DI MUZIO SIMONE

(PIANELLA 2012)

 

MINCONE LUCA

(REAL VILLA CARMINE)

SILVETTI GUIDO

(REAL VILLA CARMINE)

 

VIDHAJ OLLGION

(REAL VILLA CARMINE)

GARE DEL 3/ 3/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 S.VITO 83 L.D.N.

Perché, a fine gara , veniva consentito a persona non in distinta di entrare indebitamente all'interno dell'impianto sportivo. La stessa offendeva e minacciava il direttore di gara. Detto comportamento continuava anche dopo l'uscita dell'arbitro dagli spogliatoi, senza conseguenze.

Euro 50,00 S. PELINO

Per aver tenuto lo spogliatoio dell'arbitro in condizioni antigieniche e sprovvisto di chiave.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 27/ 3/2019

DI BATTISTA VITO

(S.VITO 83 L.D.N.)

 

 

 

Perché, a fine gara, apriva il cancello dell’impianto di gioco e faceva entrare persona non autorizzata.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 3/2019

D ORAZIO STEFANO

(RAPINO CALCIO)

 

 

 

AMMONIZIONE E DIFFIDA

TREQUADRINI MATTEO

(CASTIGLIONE VAL FINO)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

DI DOMIZIO CRISTIAN

(CUGNOLI)

 

 

 

Perché, a seguito di ammonizione assumeva comportamento antisportivo nei confronti dell'arbitro, rivolgendogli reiterate offese, comporta mento che ripeteva anche a fine gara.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BONANNI FRANCESCO

(S.PELINO)

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

GAROZZO ROBERTO

(ATLETICO FRANCAVILLA)

 

MAROTTA FRANCESCO

(CALCIO ATRI)

BONELLI EMANUELE

(CASALINCONTRADA F.C.)

 

MALANDRA ANTHONY

(CASALINCONTRADA F.C.)

MANCINI MARCO

(CELANO CALCIO)

 

MELARANGELO UMBERTO

(INSULA FALCHI)

DI NATALE GIANLUCA

(PALOMBARO CALCIO 1975)

 

ROVO DANIELE

(VALLE ATERNO FOSSA)

VALENTE ANDREA

(VILLA S.SEBASTIANO)

 

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E

MASCIOVECCHIO GOFFREDO JUNIOR

(CUGNOLI)

 

 

 

Per offese all'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

DI MATTEO SILVIO

(ATLETICO LEMPA)

 

ANNIBALI SIMONE

(FRESA CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCIARRA DANIELE

(CUGNOLI)

 

LANCIOTTI FRANCESCO

(FAVALE 1980)

MARINUCCI CRISTIAN

(FEDERLIBERTAS BUGNARA)

 

SYLLA BARAKA KALIFA

(GENZANO)

TEMPESTILLI ALESSIO

(NEW CLUB VILLA MATTONI)

 

ANNUNZIATA SIMONE

(PIZZOLI)

XHAFERI ERMES

(PRO TIRINO CALCIO PESCARA)

 

SCIARRELLI SIMONE

(RAPINO CALCIO)

MERCOGLIANO ANTONIO

(S.PELINO)

 

PACIFICO PARIDE

(SAN GIOVANNI TEATINO)

MONTEFERRANTE MIRKO

(SCERNI A.S.D.)

 

D AMORE NICOLA

(SILVI)

DI SILVESTRE DANIELE

(VILLA SANTANGELO)

 

DI GREGORIO TOMMASO

(VIRTUS ORTONA CALCIO 2008)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

PAOLINI LUCA

(CUGNOLI)

 

ZARINI FRANCESCO

(VILLA S.SEBASTIANO)

GROSSI ANTONIO

(VIRTUS ORTONA CALCIO 2008)

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

 

FRAGASSI GIOVANNI

(ALBA MONTAUREI)

 

PILI EMANUELE

(ATESSA MARIO TANO)

BALDUCCI GIANMARCO

(CALCIO ATRI)

 

DI DONATO ALESSANDRO

(CASOLI 1966)

DI DOMENICO YURI

(CEPAGATTI)

 

DI LORETO LUDOVICO

(CESAPROBA CALCIO)

MASCIOVECCHIO GOFFREDO JUNIOR

(CUGNOLI)

 

COTUMACCIO ANDREA

(F.C. VIRTUS PESCARA)

VENANZI ANDREA

(FAVALE 1980)

 

FERRAZZO DOMENICO

(FRESA CALCIO)

MADONNA LUCA

(FRESA CALCIO)

 

TROKSI FLOGERT

(FRESA CALCIO)

SCIANNELLA ANTONIO

(INSULA FALCHI)

 

RICCI DANILO

(NEW CLUB VILLA MATTONI)

DI FLORIO ANDREA

(PAGLIETA)

 

VELLANTE SIMONE

(PENNESE CALCIO)

FERRARA GIOVANNI

(RAPINO CALCIO)

 

MONTANARI ALESSANDRO

(S.PELINO)

SCAFETTA NICOLA

(SCERNI A.S.D.)

 

CENTI ALESSANDRO

(VALLE ATERNO FOSSA)

GALLINA LORENZO

(VALLE ATERNO FOSSA)

 

DE CAROLIS VALERIO

(VARANO CALCIO)

DI MEO LUCA

(VILLAMAGNA)

 

 

 

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