Giudice sportivo

Comunicato Ufficiale FIGC nr. 21 del 18/10/18


GARE DEL 6/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 6/10/2018 SCERNI A.S.D. - ATESSA MARIO TANO

Il Giudice Sportivo

 - Visto il reclamo della Società Atessa Mario Tano, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale si chiede sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Scerni, per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 0 a 0, il calciatore Di Candilo Fabio, che risulta squalificato per una gara effettiva (squalifica per recidiva in ammonizione) come da Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Chieti C.U. n. 40 del 3.05.2018.

- Esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che: il calciatore Di Candilo Fabio nella S.S. 2017/2018 ha disputato con la Società Scerni A.S.D. il campionato regionale Juniores e che lo stesso è stato squalificato per recidiva in ammonizione nell'ultima gara di campionato del 28.04.2018;

-che la Società Scerni nella stagione sportiva in corso non partecipa al campionato regionale Juniores;

-che il Sig. Di Candilo Fabio ha preso parte a tutte le gare del campionato di Prima Categoria della s.s. 2018/2019 sin qui disputate dalla propria squadra, compresa quella del 6.10.2018, non scontando così la squalifica inflitta con il C.U. n. 40/2018 cit..

- Preso atto che la società reclamante ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del presente reclamo alla società controparte, a norma dell'art. 33, comma 5, C.G.S..

-Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi degli artt. 17, comma 5 lett. a), 22 e 33 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di infliggere alla società Scerni A.S.D. la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio: Scerni / Atessa Mario Tano 0 a 3;

2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della soc. Scerni Sig. Giuseppe Menna fino al 24.10.2018;

3) di accreditare la tassa di reclamo.

 

 

 

GARE DEL 7/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/10/2018 PIZZOLI - VIRTUS PRATOLA CALCIO

Il Giudice Sportivo

-  La A.S.D. Virtus Pratola Calcio ha presentato tempestivo reclamo con il quale ha chiesto disporsi il recupero ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F. (causa di forza maggiore) della gara indicata in epigrafe, non disputatasi perché la medesima Società non si è presentata in campo.

- Deduce in particolare la Società reclamante che la mancata partecipazione all'incontro è stata determinata dall'impossibilità di raggiungere la località dove era previsto l'incontro a causa di un guasto tecnico del veicolo che trasportava i giocatori, allegando copia del rapporto di intervento del soccorso stradale che ha disposto il traino del mezzo.

- Visto l'art. 55 delle N.O.I.F., a mente del quale " 1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. - 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Corte Sportiva d’appello territoriale in seconda e ultima istanza."

- Nel caso in esame, è plausibile che il guasto accorso all'autoveicolo sul quale erano trasportati i calciatori, dimostrabile dalla documentazione allegata al reclamo, abbia impedito alla Società Virtus Pratola Calcio di partecipare all'incontro, potendo essere considerato una causa di forza maggiore nel senso indicato dalle norme federali, ossia un evento imprevedibile e inevitabile che va identificato in una situazione in forza della quale non era oggettivamente possibile agire diversamente, anche in riferimento alla tempistica in cui l'evento si è verificato (prossimità alla gara).

Per questi motivi, il ricorso può essere accolto.

- Visti gli artt. 17 e 33 del C.G.S., in applicazione dell'art. 55 delle N.O.I.F.,

delibera

 di accogliere il reclamo e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara, demandando alla Segreteria del C.R.A. i successivi adempimenti.

 

GARE DEL 13/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE

LEONE PAOLO

(CASTELLAMARE PESCARA NORD)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

LEONELLI KEVIN

(CASTELLAMARE PESCARA NORD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARE DEL 14/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 14/10/2018 ATLETICO CIVITELLA ROVETO - CITTA'DI L'AQUILA

Il Giudice Sportivo

 - Vista la comunicazione pervenuta dalla società Atletico Civitella Roveto a mezzo fax in data 13 Ottobre 2018, nella quale veniva espressamente dichiarato di non poter disputare la partita in oggetto per "mancanza di un impianto sportivo adeguato ad ospitare l'incontro";

- preso atto che la gara in epigrafe non ha avuto pertanto svolgimento in applicazione dell'art. 53 comma 2 delle N.O.I.F.

DELIBERA

A) di infliggere alla società Atletico Civitella Roveto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e di penalizzarla di un punto in classifica;

B) di comminare alla stessa società l'ammenda di Euro 150,00 prevista per la prima rinuncia.

GARE DEL 14/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 VIRTUS ORTONA CALCIO 2008

Per aver propri tesserati danneggiato una sedia e la porta d'ingresso dello spogliatoio degli ospiti (con obbligo di risarcire il danno se richiesto e documentato).

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE

COSTANTINI PIERALDO

(VILLA S.SEBASTIANO)

 

 

 

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 24/10/2018

PULSONE MARIO

(PACENTRO CALCIO)

 

 

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

CERICOLA DOMENICO

(TORRICELLA SICURA)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DI MATTEO LEONARDO

(ALBA MONTAUREI)

 

 

 

 

 

 

 

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ARISTEO GIUSEPPE

(ALBA MONTAUREI)

 

MAPELLI FRANCESCO

(BARREA)

CASTAGNA DANIELE

(CALCIO ATRI)

 

VENANZI MATTEO

(FAVALE 1980)

OTTAVIANO GABRIELE

(FRESA CALCIO)

 

CIVITAREALE GIUSEPPE

(PACENTRO CALCIO)

BRECCIAROLLA EZIO

(SCERNE 20.14)

 

D ANGELO MARIO

(SCERNI A.S.D.)

AMANZI PIERGIORGIO

(TAGLIACOZZO 1923)

 

GALEOTA LORENZO

(VALLE ATERNO FOSSA)

D ALESSANDRO FABRIZIO

(VIRTUS ORTONA CALCIO 2008)

 

 

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BENINI ROBERTO

(ATLETICO FRANCAVILLA)

 

DI BATTISTA JACOPO

(S.VITO 83 L.D.N.)

       

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Commenti: 1
  • #1

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