Il Giudice sportivo riscrive la classifica

Il Giudice Sportivo infligge due sconfitte a tavolino al Vis Cerratina (che scivola all'ultimo posto con zero punti), reo di aver schierato contro Silvi e Borgo S.Maria due giocatori il cui tesseramento non era stato perfezionato correttamente.

Classifica "1a Categoria E" dopo la NONA di ANDATA

 

COMUNICATO UFFICIALE nr. 26 del 9/11/17

Gara del 1/11/2017 SILVI - VIS CERRATINA

 

Il Giudice Sportivo

 

- esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 2 per la Società VIS CERRATINA, dai quali è emerso che al min. 36' del secondo tempo l'arbitro ha ammonito il calciatore della squadra ospite SOLAYAMAN BILALI;

 

- accertato, a seguito delle verifiche esperite con l'ufficio tesseramento del Comitato, che i calciatori della Soc. Vis Cerratina SOLAYAMAN BILALI, nato il 1.01.1997 e IGHODARO ELVIS, nato il 1.09.1994 non risultano essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso, poiché il procedimento di tesseramento non risulta essere stato perfezionato in conformità alle disposizioni regolamentari emanate con C.U. F.I.G.C. n. 166/A del 26.05.2017 e art.40 quater - NOIF "tesseramento calciatori stranieri per le Società dilettantistiche".

 

Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri decorre a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma e/o del Comitato di appartenenza, autorizzazioni che, alla data della gara sopra richiamata, non risultano essere state rilasciate.

 

- Accertata, quindi, la violazione della disposizione di cui al richiamato C.U. Nº 166/A della FIGC e art. 40 quater delle NOIF da parte della Società VIS CERRATINA, per la posizione irregolare dei giocatori SOLAYAMAN BILALI e IGHODARO ELVIS, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 17 del C.G.S..

 

- Visti gli artt. 29, co. 4 let. a), e 17, co. 5 lett. a), del C.G.S.,

 

 

 

Delibera

 

 

 

1) di infliggere alla A.S.D. VIS CERRATINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di: SILVI / VIS CERRATINA 3 a 0;

 

2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Vis Cerratina Sig. LUCIANI Arturo sino al 15.11.2017;

 

3) di infliggere alla Soc. Vis Cerratina l'ammenda di Euro 100,00.

 

 

Gara del 5/11/2017 VIS CERRATINA - BORGO SANTA MARIA

 

Il Giudice Sportivo

 

- Esaminati gli atti relativi alla gara in epigrafe, terminata con il risultato di 1 a 1, dai quali è emerso che ha preso parte all'incontro il calciatore della squadra Vis Cerratina Sig. SOLAYAMAN BILALI, nato il 1.01.1997, -ammonito al minuto 46' del secondo tempo- il quale, a seguito delle verifiche esperite con l'ufficio tesseramento del Comitato non risulta essere in regola per la stagione sportiva in corso, poiché il procedimento di tesseramento non risulta essere stato perfezionato in conformità alle disposizioni regolamentari emanate dalla F.I.G.C. con C.U. nº 166/A del 26/5/2017 e art. 40 quater – NOIF "tesseramento calciatori stranieri per le Società dilettantistiche".

 

Infatti, ai sensi delle disposizioni richiamate, la decorrenza del tesseramento di calciatori stranieri decorre a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. di Roma e/o del Comitato di appartenenza, autorizzazione che, alla data della gara sopra richiamata, non risulta essere stata rilasciata.

 

- Accertata, quindi, la violazione della disposizione di cui al richiamato C.U. Nº 166/A della FIGC e art. 40 quater delle NOIF da parte della Società VIS CERRATINA, per la posizione irregolare del giocatore SOLAYAMAN BILALI, dovendosi pertanto dichiarare l'irregolare svolgimento della gara ai sensi dell'art. 17 del C.G.S..

 

- Visti gli artt. 29, co. 4 let. a), e 17, co. 5 lett. a), del C.G.S.,

 

Delibera

 

1) di infliggere alla Società VIS CERRATINA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di: VIS CERRATINA / BORGO SANTA MARIA 0 a 3;

 

2) di inibire il Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Vis Cerratina Sig. LUCIANI Arturo sino al 22.11.2017;

3) di infliggere alla Soc. Vis Cerratina l'ammenda di Euro 200,00 (recidiva).

C L A S S I F I C A  parziale 9a giornata

Classifica MARCATORI dopo la 9a di ANDATA

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