Giudice sportivo: Pescara Nord salva a tavolino

PESCARA NORD - MONTEBELLO 3-0

(art.17 C.G.C. (Vedi Del. G.S.))

 

Nel girone E, retrocedono al Campionato di Seconda Categoria – Stagione sportiva  2016/2017 - la Società Sporting Francavilla (ultima classificata - esclusa) la Società Castrum 2010 (non disputa play-out per gap di punti) e la società Montebello Calcio (perdente spareggio play out)

 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

 

Gara del 14/ 5/2016 CASTELLAMARE PESCARA NORD - MONTEBELLO CALCIO

 

Il Giudice Sportivo

 

- visto il referto arbitrale nel quale si riferisce quanto segue:

 

= al minuto 28º del 2º tempo veniva allontanato dal campo il Sig. Santillozzi Mauro, dirigente della società Castellamare Pescara Nord, per aver rivolto offese all'arbitro;

 

= al minuto 6º del 2º tempo supplementare, veniva allontanato dal campo il Sig. Costantini Giancarlo, dirigente della società Montebello Calcio per aver rivolto frasi minacciose all'indirizzo dell'arbitro. All'atto della notifica del provvedimento di allontanamento, lo stesso dirigente lanciava verso il direttore di gara dell'acqua contenuta in una borraccia, colpendolo sul corpo;

 

= immediatamente dopo, il giocatore di riserva della soc. Montebello Calcio Sig. Petrucci Matteo, già in precedenza ammonito per aver protestato animatamente contro una decisione dell'arbitro, si avvicinava allo stesso direttore di gara con fare minaccioso, afferrandolo sul collo con una mano e da terra lo scalciava, senza particolari conseguenze;

 

- a questo punto, il direttore di gara, ritenendo essere venute meno le condizioni ambientali e psicologiche per portare a termine l'incontro, ne decretava la sospensione definitiva sul risultato di 1 a 1;

 

- mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, lo stesso veniva circondato da alcuni tesserati della società Montebello Calcio, non identificati,che protestavano animatamente nei suoi confronti, determinando un cli ma di tensione che rendeva opportuna la richiesta di intervento delle Forze dell'Ordine da parte dell'arbitro.

 

- Considerato che la responsabilità per la sospensione definitiva della gara è da attribuirsi ai dirigenti e calciatori della società Montebello Calcio;

 

- visto l'art. 17 C.G.S.;

 

DELIBERA

 

1) di infliggere alla società Montebello Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato

 

di 0 a 3;

 

2) di infliggere alla soc. Montebello Calcio l'ammenda di Euro 300,00;

 

3) di squalificare il calciatore Petrucci Matteo della soc. Montebello Calcio fino al 30/04/2017;

 

4) di squalificare il dirigente Costantini Giancarlo della soc. Montebello Calcio fino al 30/09/2016;

 

5) di squalificare il dirigente Santillozzi Mauro della soc. Castellamare Pescara Nord fino al 25/05/2016.

 


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