Svincoli e trasferimenti: chiusura martedì 16 alle ore 19:00

Liste di svincolo suppletive

 

- da lunedì 1° dicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00)

(vale data del deposito o del timbro postale di spedizione sempre che la lista pervenga entro e non

oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura)

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre

2014.

 

 

b) Art. 117 delle N.O.I.F. (comma 5)

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato di 2^ Divisione della Stagione Sportiva 2013/2014 al Campionato Nazionale Dilettanti Serie D, può essere sottoscritto:

- da martedì 1° luglio a lunedì 1° settembre 2014 (ore 23.00) – autonoma sottoscrizione

- da lunedì 5 gennaio a lunedì 2 febbraio 2015 (ore 23.00) – con consenso della società dilettantistica

 

c) Art. 108 delle N.O.I.F. (svincolo per accordo)

 

Il deposito degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, dovrà avvenire entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 (ore 19.00).

Gli Organi federali competenti provvederanno allo svincolo a far data dal 1° luglio 2015.

 

TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”

 

Art. 107 delle Norme Organizzative Interne (svincolo per rinuncia)

I calciatori “Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere inclusi in lista di svincolo da inoltrare o depositare, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,

 

ai Comitati di competenza entro i termini stabiliti e, nel caso di spedizione a mezzo posta sempre che la lista pervenga entro i dieci giorni dalla scadenza dei termini stessi:

 

- da lunedìdicembre a martedì 16 dicembre 2014 (ore 19.00).

Il tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far data dal 17 dicembre

2014.


Calciatori “non professionisti”

Il tesseramento di calciatori "non professionisti" (primo tesseramento o tesseramento da lista di svincolo), può essere effettuato: da lunedì 1 luglio 2013 a lunedì 31 marzo 2014 (ore 12.00)


RISOLUZIONE DEL PRESTITO

 

N.O.I.F.

 

Art. 103 bis

Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo

 

1.     Gli accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” o di cessione di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti possono essere risolti con il consenso delle due società e del calciatore, mediante la compilazione dell’apposito modulo da depositare presso la Lega od il Comitato di appartenenza della Società nella quale il calciatore rientra entro cinque giorni dalla data di stipulazione. In tal caso si ripristinano i rapporti con l'originaria Società cedente.

2.     La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo è altresì consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il 1° settembre e il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive; gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere depositati presso le Leghe, le Divisioni e i Comitati Regionali e Provinciali competenti o spediti a mezzo plico raccomandata così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle presenti norme. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandata) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi.

 

-       LA DATA DI DEPOSITO O SPEDIZIONE A MEZZO RACCOMANDATA (ART. 39/5 NOIF) FA DECORRERE LA RISOLUZIONE.

-       IL CALCIATORE CHE COSI’ RIENTRA ALLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA PUO’ ESSERE TRASFERITO AD ALTRA SOCIETA’ SOLO SE LA DECORRENZA DELLA RISOLUZIONE E’ PRECEDENTE L’INIZIO DEL SECONDO PERIODO DEI TRASFERIMENTI SUPPLETIVI.


Regolamento della L.N.D.

 

Art. 42

Il trasferimento

 

1.   II trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

2.   Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.

3.   Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.

4.   Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.

 

 

-       OGNI SOCIETA’ NON PUO’ RICEVERE PIU’ DI OTTO PRESTITI PER STAGIONE SPORTIVA INDIPENDENTEMENTE DALLA SQUADRA IN CUI GIOCA L’ATLETA (PRIMA SQUADRA, JUNIORES O ALTRE).

 

-       QUALORA UNA SOCIETA’ ABBIA GIA’ RAGGIUNTO IL NUMERO DI OTTO PRESTITI RICEVUTI, NON PUO’ EFFETTUARE IN PROPRIO FAVORE ALTRI TRASFERIMENTI TEMPORANEI PRIMA DI AVER MUTATO IL TITOLO DI UN PRECEDENTE PRESTITO O DI AVERNE EFFETTUATO LA RISOLUZIONE COME SOTTO SPECIFICATO. I PRESTITI EFFETTUATI, OLTRE IL NUMERO CONSENTITO, NON PRODUCONO VALIDITA’ IN ALCUN CASO. Nella maggior parte delle volte questi vengono effettuati nell’immediata vicinanza della chiusura dei trasferimenti e questo impedisce alle società di poter regolarizzare la posizione dei calciatori in quanto a termini scaduti non e’ più possibile alcun movimento relativo ai trasferimenti.


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